Emergenza sanitaria per acqua non potabile – divieto di utilizzo per consumo umano
Pubblicata il 16/06/2024
PREMESSO:
- che, con la nota Prot. n. 001-5256-gen/2024 del 15 giugno 2024, avente ad oggetto “segnalazione peggioramento qualità dell’acqua presso l’impianto di potabilizzazione Fanaco”, la Siciliacque SPA ha comunicato che “si sta registrando un peggioramento delle caratteristiche qualitative dell’acqua grezza, con particolare riferimento alla concentrazione di Manganese”, che risulta “oltre ogni limite di normalità”;
- che, con la stessa nota la Società Siciliacque spa ha precisato che “tutte la analisi effettuate fino ad oggi non hanno mostrato alcun superamento dei limiti del D. Lgs. 18/23 per tutti gli altri parametri di monitoraggio sulle acque potabili”, invitando “gli enti competenti ed in particolare le ASP e le ATI, a voler adottare tempestivamente ogni provvedimento ritenuto utile e/o necessario”;
- che, con nota n. 0032376/2024 del 15 giugno 2024 dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Caltanissetta – Servizio di Igiene degli Alimenti e della Nutrizione, avente ad oggetto “inconveniente igienico – sanitario. Acqua destinata al consumo umano”, in conseguenza di tale segnalazione, è stato formulato invito per l’adozione di Ordinanza Sindacale al fine disporre il “divieto di utilizzo di acqua non potabile”;
VISTO il decreto legislativo 23 febbraio 2023, n. 18, recante “Attuazione della direttiva (UE) 2020/2184 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2020, concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano”;
CONSIDERATO che l’acqua attualmente distribuita nella rete comunale risulta non conforme ai parametri di legge e, conseguentemente, ne deve essere vietato l’uso per consumo umano;
VISTO l’articolo 50, commi 4 e 5, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, secondo i quali:
“4. Il sindaco esercita altresì le altre funzioni attribuitegli quale autorità locale nelle materie previste da specifiche disposizioni di legge.
5. In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale”;
VISTO l’articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 883, recante “Istituzione del servizio sanitario nazionale”, secondo il quale
“Il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni.
La legge regionale stabilisce norme per l'esercizio delle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica, di vigilanza sulle farmacie e di polizia veterinaria, ivi comprese quelle già esercitate dagli uffici del medico provinciale e del veterinario provinciale e dagli ufficiali sanitari e veterinari comunali o consortili, e disciplina il trasferimento dei beni e del personale relativi.
Nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale o dal sindaco ordinanze di carattere contingibile ed urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale”;
VISTO il regio decreto 27 luglio 1934, n. 1.265, recante “Approvazione del testo unico delle leggi sanitarie”, il cui articolo 2 individua il Sindaco quale “Autorità sanitaria locale”;
CONSIDERATO che, alla luce di quanto sopra esposto, risulta necessario, per ragioni igienico – sanitari, adottare apposita ordinanza al fine di tutelare la salute pubblica e disporre il divieto di utilizzo dell’acqua non potabile fino al superamento della criticità e fino a quando non verrà comunicato il ripristino delle caratteristiche qualitative dell’acqua distribuita alla Popolazione con rientro nei valori di regolarità;
DATO ATTO che l’adozione del presente provvedimento mira ad assicurare immediata e tempestiva tutela di interessi pubblici, quali la tutela della salute della collettività, che, in ragione della situazione di emergenza, non potrebbero essere protetti in modo adeguato mediante il ricorso agli strumenti ordinari;
CONSIDERATO che il presente atto produrrà effetti sino al momento in cui cesseranno le condizioni e le ragioni di urgenza che ne rendono necessaria l’adozione;
TUTTO CIO PREMESSO E CONSIDERATO
AI TITOLARI di pubblici esercizi ed ai soggetti gestori di servizi di ristorazione di comunità è fatto divieto di utilizzo dell’acqua l’acqua per scopi potabili e per il consumo umano limitandone l’uso per soli scopi domestici e civili fino a nuova analoga disposizione di revoca del presente provvedimento.
CHE la Società Caltaqua provveda, come previsto dalla carta dei servizi al punto 4,6-Crisi qualitativa, a comunicare tempestivamente ai cittadini interessati la presente Ordinanza e successivamente l’avvenuta cessazione delle condizioni di rischio;
CHE le misure stabilite nel presente provvedimento abbiamo immediata efficacia dal momento della sua pubblicazione all’Albo pretorio e sino al momento dell’avvenuta comunicazione di diminuzione del grado di criticità con rientro nei parametri di legge;
a) sia trasmessa al Prefetto di Caltanissetta.
b) per il numero dei soggetti interessati e per la particolare rilevanza delle misure in essa adottate, sia trasmessa agli organi di stampa e di comunicazione presenti sul territorio, per la più ampia diffusione possibile;
c) sia comunicata al Servizio di Polizia Municipale locale;
d) sia trasmessa alla Società Caltaqua e alla Società Siciliacque S.P.A.;
e) sia notificata all’Azienda Sanitaria Locale di Caltanissetta;
f) sia pubblicata all’Albo Pretorio e sul sito Internet del Comune
- che, con la nota Prot. n. 001-5256-gen/2024 del 15 giugno 2024, avente ad oggetto “segnalazione peggioramento qualità dell’acqua presso l’impianto di potabilizzazione Fanaco”, la Siciliacque SPA ha comunicato che “si sta registrando un peggioramento delle caratteristiche qualitative dell’acqua grezza, con particolare riferimento alla concentrazione di Manganese”, che risulta “oltre ogni limite di normalità”;
- che, con la stessa nota la Società Siciliacque spa ha precisato che “tutte la analisi effettuate fino ad oggi non hanno mostrato alcun superamento dei limiti del D. Lgs. 18/23 per tutti gli altri parametri di monitoraggio sulle acque potabili”, invitando “gli enti competenti ed in particolare le ASP e le ATI, a voler adottare tempestivamente ogni provvedimento ritenuto utile e/o necessario”;
- che, con nota n. 0032376/2024 del 15 giugno 2024 dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Caltanissetta – Servizio di Igiene degli Alimenti e della Nutrizione, avente ad oggetto “inconveniente igienico – sanitario. Acqua destinata al consumo umano”, in conseguenza di tale segnalazione, è stato formulato invito per l’adozione di Ordinanza Sindacale al fine disporre il “divieto di utilizzo di acqua non potabile”;
VISTO il decreto legislativo 23 febbraio 2023, n. 18, recante “Attuazione della direttiva (UE) 2020/2184 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2020, concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano”;
CONSIDERATO che l’acqua attualmente distribuita nella rete comunale risulta non conforme ai parametri di legge e, conseguentemente, ne deve essere vietato l’uso per consumo umano;
VISTO l’articolo 50, commi 4 e 5, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, secondo i quali:
“4. Il sindaco esercita altresì le altre funzioni attribuitegli quale autorità locale nelle materie previste da specifiche disposizioni di legge.
5. In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale”;
VISTO l’articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 883, recante “Istituzione del servizio sanitario nazionale”, secondo il quale
“Il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni.
La legge regionale stabilisce norme per l'esercizio delle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica, di vigilanza sulle farmacie e di polizia veterinaria, ivi comprese quelle già esercitate dagli uffici del medico provinciale e del veterinario provinciale e dagli ufficiali sanitari e veterinari comunali o consortili, e disciplina il trasferimento dei beni e del personale relativi.
Nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale o dal sindaco ordinanze di carattere contingibile ed urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale”;
VISTO il regio decreto 27 luglio 1934, n. 1.265, recante “Approvazione del testo unico delle leggi sanitarie”, il cui articolo 2 individua il Sindaco quale “Autorità sanitaria locale”;
CONSIDERATO che, alla luce di quanto sopra esposto, risulta necessario, per ragioni igienico – sanitari, adottare apposita ordinanza al fine di tutelare la salute pubblica e disporre il divieto di utilizzo dell’acqua non potabile fino al superamento della criticità e fino a quando non verrà comunicato il ripristino delle caratteristiche qualitative dell’acqua distribuita alla Popolazione con rientro nei valori di regolarità;
DATO ATTO che l’adozione del presente provvedimento mira ad assicurare immediata e tempestiva tutela di interessi pubblici, quali la tutela della salute della collettività, che, in ragione della situazione di emergenza, non potrebbero essere protetti in modo adeguato mediante il ricorso agli strumenti ordinari;
CONSIDERATO che il presente atto produrrà effetti sino al momento in cui cesseranno le condizioni e le ragioni di urgenza che ne rendono necessaria l’adozione;
TUTTO CIO PREMESSO E CONSIDERATO
ORDINA
CHE, al fine di eliminare le condizioni di potenziale pericolo nell’uso potabile dell’acqua distribuita dal civico acquedotto, è fatto divieto, nell’ambito territoriale del Comune di MUSSOMELI, di utilizzare l’acqua per scopi potabili e per il consumo umano, imitandone l’uso solo per gli altri scopi domestici e civili fino a nuova analoga disposizione di revoca del presente provvedimento.AI TITOLARI di pubblici esercizi ed ai soggetti gestori di servizi di ristorazione di comunità è fatto divieto di utilizzo dell’acqua l’acqua per scopi potabili e per il consumo umano limitandone l’uso per soli scopi domestici e civili fino a nuova analoga disposizione di revoca del presente provvedimento.
DISPONE
CHE la Società Caltaqua e la Società SiciliAcque S.P.A. provvedano a monitorare, in collaborazione con il laboratorio di Sanità Pubblica di Caltanissetta ed il Distretto Sanitario di MUSSOMELI, lo stato di inquinamento dell’acqua distribuita, facendo obbligo alle stesse società di comunicare tempestivamente al Comune la cessazione delle condizioni di rischio;CHE la Società Caltaqua provveda, come previsto dalla carta dei servizi al punto 4,6-Crisi qualitativa, a comunicare tempestivamente ai cittadini interessati la presente Ordinanza e successivamente l’avvenuta cessazione delle condizioni di rischio;
CHE le misure stabilite nel presente provvedimento abbiamo immediata efficacia dal momento della sua pubblicazione all’Albo pretorio e sino al momento dell’avvenuta comunicazione di diminuzione del grado di criticità con rientro nei parametri di legge;
DISPONE
altresì, che la presente ordinanza:a) sia trasmessa al Prefetto di Caltanissetta.
b) per il numero dei soggetti interessati e per la particolare rilevanza delle misure in essa adottate, sia trasmessa agli organi di stampa e di comunicazione presenti sul territorio, per la più ampia diffusione possibile;
c) sia comunicata al Servizio di Polizia Municipale locale;
d) sia trasmessa alla Società Caltaqua e alla Società Siciliacque S.P.A.;
e) sia notificata all’Azienda Sanitaria Locale di Caltanissetta;
f) sia pubblicata all’Albo Pretorio e sul sito Internet del Comune
F.to
IL SINDACO
IL SINDACO
CATANIA